argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risposta ad interpello del 13 maggio 2021, n. 340, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, laddove il contribuente sottoscriva con i propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e sia, quindi, destinatario di note di variazione in diminuzione, non è tenuto solamente alla registrazione di tali note, ma anche al versamento dell’Iva in eccesso precedentemente detratta. E infatti, non valgono in tal caso le indicazioni espresse dall’Ufficio nella circolare del 7 aprile 2017, n. 8/E, in relazione alle procedure concorsuali in senso stretto – secondo le quali dall’emissione di note di variazione in diminuzione non consegue alcun obbligo di riversamento dell’Iva – posto che gli accordi di ristrutturazione dei debiti si distinguono da tali procedure, non risultando vincolanti per i creditori rimasti ad essi estranei e non prevedendo alcuna limitazione all’attività gestoria del soggetto in crisi.
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