argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza dell’11 maggio 2021, n. 12372, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di accertamento con adesione di cui al D.lgs. n. 218/1997, deve ritenersi lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell’Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d’imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all’emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di un avviso di accertamento per l’originaria pretesa. Ne consegue che, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti.
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