argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito il principio di diritto in forza del quale, «in caso di apertura del fallimento, ferma l’automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell’art. 43, 3° co., L.F., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L.F. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte», specificando che «tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, 2° co., c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall’ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d’ufficio allorché gli risulti, in qualunque modo, l’avvenuta dichiarazione di fallimento medesima».
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 7 maggio 2021, n. 12154, è reperibile sul sito www.cortedicassazione.it al seguente link: