argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di fallimento presentata da un creditore nei confronti del proprio debitore, in quanto «il solo mancato pagamento delle somme azionate» ‒ nella specie poste sub iudice, essendo stata proposta dalla società debitrice opposizione al decreto ingiuntivo ‒ «proprio per la loro natura, non giustifica la dichiarazione di fallimento e ciò in quanto l’inadempimento ad una obbligazione contrattuale non può essere confuso con la crisi di impresa, così come dal mancato pagamento di un credito, non può automaticamente dedursi l’impossibilità di far fronte al complesso dei propri rapporti negoziali e quindi di proseguire l’attività societaria».
Nello specifico, inoltre, «la società convenuta non risulta avere decreti ingiuntivi emessi nei propri confronti, non è sottoposta a procedure esecutive mobiliari o immobiliari, né ha subito pignoramenti presso terzi. Parimenti nessuna azione legale è stata avanzata da parte dei dipendenti» e «non è mai stata protestata né ha alcuna ipoteca giudiziale».
Di conseguenza, «il comportamento della debitrice non può ritenersi indice di insolvenza, quanto, piuttosto di una precisa volontà di non pagare i crediti e ciò, non perché priva di risorse economiche (come affermato dalla ricorrente), ma in quanto ritiene infondata la pretesa» di quest’ultima.
La pronuncia del Tribunale di Ancona del 22 aprile 2021 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: