Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

10/05/2021 - Determinazione del compenso e sostituzione del liquidatore

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Roma ha stabilito che la decurtazione del compenso del liquidatore deliberata dall’assemblea dei soci, «in assenza di accettazione da parte del liquidatore», «non può operare retroattivamente con riferimento a periodi antecedenti la data» della delibera stessa, a nulla rilevando che «nella delibera venga specificato che il compenso riguardi l’intero anno» in corso, «considerato che la delibera citata non può produrre effetti retroattivi incidendo negativamente su diritti già acquisiti medio tempore dal liquidatore, né su tali diritti può incidere l’inerzia o il ritardo della assemblea dei soci nel provvedere alla determinazione del compenso annuale».

Inoltre, il Tribunale ha ribadito che «l’efficacia della sostituzione dei liquidatori, pendente lo stato di liquidazione, si ha dal momento dell’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi liquidatori nominati», con la conseguenza che, «a differenza della nomina dei primi liquidatori (nominati in sostituzione degli amministratori) che assumono la carica dalla data di iscrizione della loro nomina nel Registro delle imprese (art. 2487 bis, 3° co., c.c.), la sostituzione del liquidatore è efficace prima o anche in assenza dell’iscrizione di tale evento nel Registro delle imprese», sussistendo sino a tale data il diritto del liquidatore di percepire pro rata temporis il relativo compenso.

La sentenza del Tribunale di Roma del 16 aprile 2021 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25257.pdf