argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso che verte su un tema oggetto di contrastanti decisioni giurisprudenziali e che costituisce una questione di massima di particolare importanza, vale a dire «la prededuzione del credito del professionista che abbia prestato la sua opera in vista dello svolgimento della procedura di concordato preventivo, procedura subito abortita per rinuncia o dichiarazione di inammissibilità».
In particolare, i «punti da chiarire» per il Supremo Collegio sono i seguenti:
«i) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della “prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali” condivide la medesima ratio che è posta a fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera in vista dell’accesso alla procedura concordataria;
iii) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, non considerando in alcuna misura l’utilità della prestazione del professionista;
vii) se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del deposito della domanda di concordato;
vii) se l’esigenza di contrastare il danno inferto ai creditori per effetto del depauperamento dell’attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell’esatto adempimento, e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell’accesso alla procedura concordataria».
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione del 23 aprile 2021, n. 10885, è reperibile sul sito www.cortedicassazione.it al seguente link: