argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che il procedimento individuato dalle Camere di Commercio in relazione agli adempimenti pubblicitari cui deve ottemperare una società tra professionisti, prevede, in primo luogo, che, «a seguito della costituzione», si effettui «l’iscrizione della STP nel Registro delle imprese come società inattiva».
Successivamente, occorre «l’iscrizione della STP nella sezione dell’Albo tenuto dall’Ordine territoriale di appartenenza dei soci professionisti», cui segue «la denuncia dell’avvio dell’attività professionale e l’annotazione dell’avvenuta iscrizione nell’Albo nella sezione speciale del Registro delle imprese, dedicata alle società tra professionisti, su richiesta di chi ha la rappresentanza della società».
Il Pronto Ordini n. 61/2021 del 20 aprile 2021 è consultabile al seguente link: