argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili «le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 quater della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lanciano», per la parte in cui la norma «non prevede che i debitori possano chiedere, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo con i creditori, la conversione della procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del proprio patrimonio».
Come osservato dalla Corte, «il sistema normativo, pur in assunto precludendo al debitore che non abbia raggiunto l’accordo di chiedere la liquidazione nel corso del procedimento, gli consentirebbe però (e ciò incide sui prospettati profili di illegittimità costituzionale) di formulare siffatta domanda, in via subordinata, con il ricorso, offrendogli per tal via la possibilità (per così dire, “in prevenzione”) di non dover attivare un nuovo e distinto procedimento al fine di accedere alla liquidazione stessa».
La sentenza della Corte Costituzionale dell’8 aprile 2021, n. 61, è reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it al seguente link:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=61