argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione dell’unitarietà delle obbligazioni di controllo gravanti sui componenti del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403 c.c. «per l’intera durata del loro ufficio», interrogandosi se il riscontro di una violazione degli obblighi intervenuta in una determinata annualità sia per sua natura «destinata a protrarsi per l’intera durata dell’ufficio commesso ai sindaci, sì che questi ultimi non abbiano diritto a percepire nessun compenso per l’attività loro affidata».
Il Supremo Collegio, nel rispondere negativamente a detto quesito, ha chiarito che «l’adempimento della prestazione di controllo, a cui sono tenuti i sindaci, appare suscettibile di essere considerato partitamente, tempo per tempo», trattandosi di una obbligazione di carattere continuativo, con la conseguenza che l’inadempimento degli obblighi di controllo, «in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco», deve confrontarsi con l’unità di misura costituita dalla singola annualità.
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 4 marzo 2021, n. 6027, è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: