argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risoluzione dell’8 aprile 2021, n. 23/E, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le scritture private (nel caso di specie si trattava di contratti preliminari di compravendita di beni immobili) sottoscritte con firma elettronica avanzata devono essere sottoposte a registrazione, secondo quanto previsto dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con versamento della relativa imposta di registro. L’Ufficio ha, inoltre, affermato che, ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’eventuale declarata invalidità dell’atto per vizi imputabili alle parti, tra i quali può certamente essere ricompresa la sottoscrizione con firme non idonee rispetto alla tipologia dell’atto, impedisce la restituzione delle somme versate in sede di registrazione.
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