argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, «ravvisando una questione di massima di particolare importanza, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite», la decisione concernente la «ammissibilità dell’istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 L.F. nei confronti di impresa già ammessa al concordato preventivo poi omologato, a prescindere dall’intervenuta risoluzione del concordato».
Per la Suprema Corte tale questione «involge, peraltro, l’ulteriore approfondimento della possibilità di fallimento solo per un’insolvenza nuova rispetto al momento dell’omologazione del concordato ovvero anche per l’inadempimento alle obbligazioni discendenti dall’esecuzione dello stesso concordato omologato e, in caso di ammissibilità del fallimento in tali ipotesi, della possibilità di un eventuale fallimento dell’impresa ammessa al concordato omologato, anche prima dello spirare del termine annuale di cui al terzo comma dell’art. 186 L.F.».
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione del 31 marzo 2021, n. 8919, è reperibile sul sito www.cortedicassazione.it al seguente link: