argomento: Normativa - DIRITTO COMMERCIALE
Il Ministero dello Sviluppo economico, sulla scorta del concorde parere reso dalla Direzione generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha specificato che, «in base all’attuale quadro normativo», sussiste l’impossibilità, per un soggetto giuridico, di essere contemporaneamente titolare della qualifica di start up innovativa a vocazione sociale (in breve SIAVS, di cui al D.L. n. 179/2012) e di impresa sociale (di cui al D.Lgs. n. 112/2017).
Conseguentemente, «l’eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS».
Il Parere n. 84932 del 23 marzo 2021 è consultabile, unitamente ai relativi allegati, al seguente link: