Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

29/03/2021 - Costituzione di start up innovativa: il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità del D.M. 17 febbraio 2016

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 2 ottobre 2017, n. 10004, con cui era stata respinta la richiesta di annullamento del D.M. 17 febbraio 2016, recante le «modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start up innovative».

In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che «il potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dell’ordinamento, ovvero, nello specifico, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsti dalla norma primaria», atteso che l’art. 4, co. 10 bis, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, «si limita a rimettere ad un decreto la predisposizione del modello uniforme».

Ragion per cui il decreto da adottare «non poteva che interessare la sola modalità pratica di redazione dell’atto costitutivo, continuando per il resto ad operare le regole tradizionali»: disponendo all’art. 1, 2° co., che l’atto costitutivo e lo statuto, «ove disgiunto», siano «redatti in modalità esclusivamente informatica», il Decreto ministeriale, invece, «esclude – illegittimamente, in quanto in palese contrasto con la legge – l’altra delle due modalità alternative che il Legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di società in discorso, vale a dire quella basata sulla redazione “per atto pubblico”».

Inoltre, il Consiglio di Stato, accogliendo anche il secondo motivo di appello, ha ritenuto parimenti illegittime le disposizioni del Decreto ministeriale impugnato «relative ai controlli demandati all’Ufficio del Registro, nelle parti relative alle verifiche […] che imporrebbero apprezzamenti esulanti dalla mera verifica della regolarità della compilazione del modello di domanda e della corrispondenza formale al quadro normativo dell’atto (o fatto) del quale si chiede l’iscrizione».

Previsioni, queste, in contrasto con l’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE e con l’art. 10 della Direttiva 2017/1132/UE, in quanto, come puntualizzato dal Consiglio di Stato, «in base alla disposizione comunitaria, l’atto costitutivo e lo statuto delle società e le loro modifiche possono non rivestire la forma dell’atto pubblico se la legislazione prevede, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario».

Tratteggiata la tipologia delle verifiche che competono, ex lege, all’Ufficio del Registro delle imprese, il Consiglio di Stato ha concluso osservando che «l’atto amministrativo impugnato ha illegittimamente ampliato l’ambito dei controlli» a questo spettante, «senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione», con la conseguenza che, «alla luce della natura del controllo effettuato dall’Ufficio del Registro nel nostro ordinamento, così come innanzi delineato, non appaiono infondati i dubbi dell’appellante circa la possibilità di ovviare alle modalità tradizionali di costituzione delle società, pena il concreto rischio di porsi in contrasto» con la Direttiva 2009/101/CE.

Infine ‒ confermando sul punto quanto già ebbe a statuire il T.A.R. per il Lazio ‒ il Consiglio di Stato ha ribadito che, «in assenza di un’idonea copertura legislativa al riguardo, l’iscrizione alla sezione ordinaria» del Registro delle imprese della start up innovativa cancellata dalla sezione speciale permane «solo se la società possiede i requisiti di forma e di sostanza di una comune s.r.l.»: «in altri termini, la regola in esame è applicabile alle sole start up innovative costituite con atto pubblico, in modo da escludere in radice fenomeni di possibile aggiramento della normativa sulla costituzione delle s.r.l.».

La sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021, n. 2643, è reperibile al seguente link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201802997&nomeFile=202102643_11.html&subDir=Provvedimenti