Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

23/03/2021 - Nel consolidato, perdite e crediti d’imposta in scadenza devono essere utilizzati prima delle eccedenze ACE

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con il principio di diritto del 23 marzo 2021, n. 7, l’Agenzia delle entrate si è espressa in tema di consolidato fiscale, disciplina delle perdite e deduzione delle eccedenze ACE. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nell’ambito del regime del consolidato, laddove si sia in presenza di crediti di imposta in scadenza, perdite pregresse ed eccedenze ACE, è corretto utilizzare prioritariamente le perdite e i crediti d’imposta rispetto all’ACE, usufruendo della facoltà di riportare l'eccedenza eventualmente non trasferita nel gruppo per incapienza in capo alla consolidata nei periodi di imposta successivi, ferma restando la possibilità di utilizzare la stessa come credito d'imposta IRAP. E infatti, poiché l’eccedenza ACE della consolidata riduce il reddito complessivo del gruppo già decurtato delle perdite e, al contempo, ai sensi dell’art. 84, t.u.i.r., è ammesso l’utilizzo prioritario di eventuali crediti d’imposta rispetto alle perdite pregresse, l’utilizzo dei crediti d’imposta deve reputarsi prioritario anche rispetto all’ACE.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Principio_diritto_7_23.03.2021.pdf/28d942d4-6966-b6a9-1154-e8c631a5ffd5