argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA
Secondo la Cassazione “non sussiste violazione del principio del ne bis in idem qualora alla condanna per l’illecito tributario di occultamento o distruzione dei documenti contabili cui all’art. 10 d.lg. n. 74 del 2000 faccia seguito la condanna per bancarotta fraudolenta documentale” (Corte di Cassazione, sezione V, 17 maggio 2017, n. 22215). I reati di occultamento o distruzione dei documenti contabili e di bancarotta fraudolenta documentale si differenziano sotto più profili, essendo diverso il bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva da un lato ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti dall’altro), l’elemento soggettivo (il dolo specifico nel primo caso, il dolo generico per la bancarotta), e richiedendo la fattispecie penal-tributaria l’impossibilità di ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari mentre la bancarotta si concreta in un evento da cui discende la lesione degli interessi dei creditori