Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/03/2021 - L’Amministrazione finanziaria può eccepire la compensazione anche in mancanza di un atto di fermo o sospensione

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 9 marzo 2021, n. 6395, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale, nei giudizi aventi ad oggetto il diniego espresso o tacito ad istanza di rimborso, l’eccezione di compensazione del controcredito vantato dall’Amministrazione finanziaria opposta per la prima volta in giudizio è legittima ed ammissibile, ai sensi degli artt. 23 e 57, D.lgs. n. 546/1992, anche laddove la stessa non abbia adottato alcun provvedimento di fermo o di sospensione del rimborso. Difatti, a parere dei giudici, la rituale e tempestiva proposizione di tale eccezione non implica l’ampliamento del thema decidendum del giudizio, circostanza che la renderebbe altrimenti inammissibile ai sensi delle disposizioni citate.