argomento: Segnalazioni - DIRITTO COMMERCIALE
Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25, 16° co., D.L. n. 179/2012 per la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese per le start up o gli incubatori certificati che abbiano perso i requisiti di cui al 2° e 5° co. del medesimo articolo, o che non abbiano depositato tempestivamente la dichiarazione di mantenimento degli stessi, è volto a consentire alle Camere di commercio di «istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale» (così già la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020).
Tale ricostruzione – «chiaramente intesa a salvare le imprese, ancorché inadempienti», come puntualizzato nel Parere del Ministero ‒ si fonda «sul criterio del ravvedimento operoso, che in subjecta materia escludeva la sanzione reale della cancellazione dalla sezione speciale (con perdita dei benefici) concedendo alle imprese la possibilità di un tardivo adempimento».
Sennonché, trattandosi pur sempre di un adempimento non tempestivo, si applicano le previsioni dell’art. 2630 c.c., ove si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il Registro delle imprese «nei termini prescritti». Sanzione che si riduce ad un terzo se «la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
Il Parere n. 56979 del 4 marzo 2021 è disponibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/sanzioni_pecuniarie_e_circolare_1V_4_marzo_2021.pdf