Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

27/02/2021 - Società controllata da ente pubblico e responsabilità ex art. 2497 c.c.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Roma ha ribadito che le previsioni dell’art. 2497 c.c. possono «trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il potere di eterodirezione competa ad un soggetto pubblico (e, quindi, anche ad un ente locale), purché diverso dallo Stato», anche – ricorrendone i presupposti – «con riferimento alla penetrante attività di direzione e controllo esercitata, da enti pubblici diversi dallo Stato, sulle società in house providing».

Inoltre, per il Tribunale, «l’attività di direzione e coordinamento si distingue dall’amministrazione di fatto della società controllata» ed è «un’attività atipica, che può assumere forma orale o scritta e le modalità più svariate».

Ragion per cui, la fattispecie di responsabilità in questione presuppone sia fornita la prova «dell’esistenza “cumulativa” non solo a) della titolarità, in capo ad una società o ad un ente, di un potere di direzione e di coordinamento nei confronti di altra società, ma anche degli ulteriori elementi» che – come prosegue il Tribunale nella propria elencazione – sono «b) la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della eterodiretta; c) l’agire nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui; d) il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione e/o la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società; e) lo stretto nesso di causalità tra la condotta di eterogestione abusiva ed il pregiudizio prospettato».

Sicché, conclusivamente, per il Tribunale di Roma non è in sé antigiuridica «una qualche condotta della parte “dirigente/coordinante”, posta in essere sulla base della relazione con la “eterodiretta/coordinata” ed in attuazione del potere di direzione in questione, […] finalizzata al perseguimento di un interesse della prima (ovvero di terzi)», in quanto, «affinché una tale condotta si colori di antigiuridicità è necessario che il perseguimento dell’interesse proprio o altrui della società in posizione apicale sia incompatibile con gli interessi della “eterodiretta/coordinata”», in modo tale da risultare, conseguentemente, da un lato, «contrario al dovere della prima di gestire con correttezza il proprio potere sulla seconda (“mala gestio ex art. 2497 c.c.)» e, dall’altro lato, «causativo, a quest’ultima, come effetto immediato e diretto ex artt. 1223 e 2056 c.c., di un pregiudizio».

La sentenza del Tribunale di Roma del 18 febbraio 2021 è consultabile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it al seguente link:

https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/Di-Salvo-57400-2015-1.pdf