argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 22 febbraio 2021, n. 123, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. c, t.u.i.r., i buoni pasto riconosciuti nell’ambito dell’attività di lavoro agile non concorrono – fino a 4 euro, se cartacei, ovvero ad 8 euro, se elettronici – alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L’Ufficio ha osservato, richiamando la Risoluzione n. 118/E/2006, che in mancanza di disposizioni che limitino l’erogazione di buoni pasto da parte del datore di lavoro, le prestazioni sostitutive del servizio mensa devono essere ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 51 a prescindere dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
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