argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta ad istanza di interpello del 3 marzo 2021, n. 145, l’Agenzia delle entrate ha precisato che le somme corrisposte nell’ambito di accordi transattivi di risoluzione delle controversie sono soggette ad IVA ogniqualvolta le stesse non rappresentino un risarcimento per il danno subito, ma il corrispettivo dovuto a fronte della rinuncia all’esercizio di ogni ulteriore pretesa in giudizio. E ciò perché, ai sensi dell’art. 3, d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633, costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA non solo quelle che comportano obblighi di fare, ma anche quelle che configurano meri obblighi di non fare o permettere, a condizione che si collochino all’interno di un rapporto sinallagmatico.