Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

08/02/2021 - L’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge non è deducibile per i soggetti non residenti, salvo che si tratti di non residenti “Schumacker”

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con Risposta a istanza di interpello dell’8 febbraio 2021, n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge sono indeducibili dal reddito imponibile in Italia di soggetti non residenti, salvo che si tratti di non residenti c.d. “Schumacker”, ossia di soggetti che producono sul territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito complessivo e non godono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. E ciò perché l’art. 24, comma 3-bis, del t.u.i.r., statuisce che l’imposta dovuta dai non residenti c.d. “Schumacker” si determina in modo identico a quella dovuta da soggetti residenti, ossia in base agli articoli da 1 a 23, e, dunque, a tali soggetti non si applica l’art. 24, comma 2, il quale, nell’enumerare gli importi deducibili dal reddito prodotto in Italia da persone fisiche non residenti, non indica gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge.