argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la Risposta a istanza di interpello 2 febbraio 2021, n. 74, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini dell’art. 26, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – il quale ha introdotto alcune misure agevolative volte a incentivare aumenti di capitale nelle società per azioni, nelle società in accomandita per azioni, nelle società a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, nelle società europee e nelle società cooperative europee – è sufficiente che la società che delibera l’aumento di capitale sia costituita in una delle forme giuridiche richieste dalla norma entro il termine massimo previsto per tale aumento, ossia entro il 31 dicembre 2020. Onde, non può ritenersi preclusa la fruizione delle agevolazioni in esame nel caso in cui una delle forme giuridiche indicate sia stata assunta dalla società per effetto di un’operazione di trasformazione, anche se posta in essere al solo scopo di usufruire del regime di vantaggio, purché avvenga prima della delibera di aumento di capitale sociale.