argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Risoluzione 1 febbraio 2021, n. 7, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti residenti nel Regno Unito che effettuino in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva possono – nonostante la Brexit – continuare a usufruire dei rispettivi rappresentanti fiscali IVA o mantenere i rispettivi identificativi IVA (senza dover quindi richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE) in forza dell’accordo stipulato il 24 dicembre 2020 tra Regno Unito e Unione Europea, contenente un protocollo relativo alla cooperazione amministrativa e all’assistenza reciproca nella lotta contro le frodi Iva e nel recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. Infatti, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter, comma 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti extra-UE, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa Iva, possono nominare un rappresentante fiscale residente in Italia o possono, alternativamente, identificarsi direttamente, ma solo a condizione che tra l’Italia e lo Stato di residenza extra-UE esistano strumenti giuridici e accordi che disciplinino la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, quale è, appunto, il predetto protocollo tra Regno Unito e Unione Europea.