argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito quali sono le norme di comportamento cui deve attenersi il revisore dei conti di una Fondazione Onlus nello svolgimento della propria attività e nella predisposizione della relazione sul bilancio d’esercizio, puntualizzando che, nel caso di specie, l’incarico conferito risulta sprovvisto dei requisiti «per poter essere inquadrato nell’ambito della revisione legale del D.Lgs. n. 39/2010» nonostante esso «configuri un controllo qualificato, in quanto effettuato dal revisore legale».
Diverso il ragionare nell’ipotesi in cui «l’ente avesse concordato nello statuto o nel proprio verbale di assegnazione dell’incarico o nel contratto dell’incarico lo svolgimento della “revisione legale dei conti”», in quanto, in questo caso, stando a quanto definito nella nota n. 33802/U del 28 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, vi sarebbe l’attribuzione di un incarico di revisione legale ex D.Lgs. 39/2010.
Qualora «in futuro la Fondazione Onlus opti per iscriversi (come naturale) nel costituendo Registro unico nazionale del Terzo settore, avrà ex lege l’obbligo di nominare un organo di controllo ex art. 30 del Codice del Terzo settore e potrà includere nel proprio statuto l’obbligo o la facoltà, anche non superati i limiti che rendono la stessa obbligatoria, di una revisione legale di cui all’art. 31 del Codice» in questione.
Il Pronto Ordini n. 110/2020 del 18 gennaio 2021 è consultabile al seguente link: