Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

28/01/2021 - Le Sezioni Unite si pronunciano sulla risoluzione del contratto di leasing antecedente il fallimento dell’utilizzatore

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate su una questione di massima di particolare importanza, relativa alla risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore ‒ poi dichiarato fallito ‒ verificatasi in epoca antecedente l’entrata in vigore delle previsioni contenute nella L. 4 agosto 2017, n. 124.

In particolare, le Sezioni Unite hanno stabilito che i commi 136-140 dell’art. 1 della suddetta Legge non hanno effetti retroattivi, con la conseguenza che essi trovano «applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore». Ragion per cui «per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72 quater L.F., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso alla analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2017».

Inoltre, enunciando un secondo principio di diritto, le Sezioni Unite hanno chiarito che, «in base all’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 L.F.», nella quale, «invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa».

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 28 gennaio 2021, n. 2061, è reperibile sul sito www.www.cortedicassazione.it al seguente link:

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2061_01_2021_no-index.pdf