Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

22/01/2021 - Chiarimenti in tema di rivalutazione dei terreni

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Circolare del 22 gennaio 2021, n. 1, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla rideterminazione, mediante versamento di un’imposta sostitutiva pari all’11%, del valore di acquisto di terreni e di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati da parte di soggetti non imprenditori, possibilità che è stata prorogata per il periodo d’imposta 2021 ad opera della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, recependo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 2321/2020 e 2322/2020, l’Ufficio ha affermato che l’art. 7, comma 6, L. 448/2001 –  secondo il quale la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni “costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale” –  deve essere inteso nel senso che, una volta verificatisi i presupposti di legge per fruire dell’imposta sostitutiva, non è più possibile recuperare – ad esempio, ai fini del calcolo di plusvalenze da cessione – il valore storico del bene anteriore a quello della perizia effettuata al momento della rivalutazione e ciò anche nel caso in cui tale valore non dovesse essere menzionato nell’atto di cessione. Deve, quindi, ritenersi superato il precedente orientamento dell’Agenzia delle entrate, espresso con la Circolare del 1° febbraio 2002, n. 15/E, con la Circolare del 15 febbraio 2013, n. 1/E, e con la Risoluzione del 27 maggio 2015, n. 53/E, secondo il quale l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con perizia avrebbe comportato la decadenza del contribuente dall’agevolazione.