Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

22/01/2021 - Le perdite del socio di S.n.c. non sono riportabili dagli eredi

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 21 gennaio 2021, n. 1216, la Corte di Cassazione ha affermato che le perdite relative alla partecipazione del de cuius in una società di persone non si trasmettono agli eredi, nemmeno nel caso di accettazione della proposta di continuazione dei soci superstiti, posto che la morte del socio determina l’automatico scioglimento del rapporto sociale e la trasformazione della sua quota di partecipazione nel corrispondente valore monetario, del quale gli eredi sono creditori e la società è debitrice. Infatti, considerato il carattere personale della partecipazione del socio a responsabilità illimitata e la sua intrasmissibilità per successione, l’art. 2284 c.c. non prevede la possibilità per gli eredi di subentrare mortis causa nella posizione del de cuius, ma attribuisce agli stessi unicamente il diritto alla liquidazione della relativa quota di capitale sociale. Il rapporto sociale deve, quindi, ritenersi immediatamente e definitivamente estinto con la morte del socio. Gli eredi, nel caso di continuazione del rapporto sociale, divengono pertanto soci per atto tra vivi – la cui efficacia decorre dal momento in cui l’accordo viene stipulato – con conseguente impossibilità di riportare le perdite deducibili dal de cuius.

Il documento è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210121/snciv@s50@a2021@n01216@tO.clean.pdf