Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

27/12/2020 - Imprenditore agricolo e sovraindebitamento: una pronuncia del Tribunale di Rimini

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Rimini ha stabilito che «l’accesso alle procedure di sovraindebitamento è consentito all’imprenditore agricolo per la qualità da esso rivestito e non per la dimensione di “piccolo imprenditore”» e, di conseguenza, ha accolto il reclamo proposto da una società agricola avverso il decreto con il quale il Giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la proposta di accordo con i creditori sociali presentata dalla società ex art. 10 e ss., L. n. 3/2012, per difetto del requisito soggettivo previsto dall’art. 7, 2° co., lett. a), L. n. 3/2012, ritenendo la società sottoposta alla disciplina dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F.

Per il Tribunale, l’art. 7 della L. n. 3/2012, al comma 2 bis, «specificamente riferito all’imprenditore agricolo, non menziona infatti fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lettera a) dell’art. 7, 2° co., della medesima legge, ovverosia l’essere soggetto alle procedure concorsuali cd. maggiori», e ciò permette di «ritenere irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’imprenditore agricolo alle procedure cd. minori, la possibilità per lo stesso di fare accesso all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., facoltà estesa all’imprenditore agricolo dall’art. 23, 43° co., del D.L. 98/2011».

Come osservato dal Tribunale, inoltre, «anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 245/2019 – seppur incidentalmente – ha riconosciuto la cumulatività in capo all’imprenditore agricolo dello strumento negoziale di risoluzione della crisi ex art. 182 bis L.F. con quello di cui all’art. 10 L. n. 3/2012».

Il provvedimento del Tribunale di Rimini del 16 dicembre 2020 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24708.pdf