argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Accogliendo il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di una società a responsabilità limitata, la Corte di Appello di Milano ha constatato il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1, 2° comma, L.F., in quanto, nella determinazione dei ricavi lordi rilevanti ai sensi della lett. b), non devono essere conteggiate le «sopravvenienze che non costituiscono ricavi provenienti dalla gestione ordinaria di impresa», ancorché esse siano state iscritte nella voce A.5. dello schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c.
Come precisato dalla Corte di Appello di Milano, tale appostazione consegue alla soppressione della sezione dedicata ai proventi e agli oneri straordinari, ad opera del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2013/34/UE, e, pertanto, nel caso di specie, la suddetta voce non può essere ricompresa nella quantificazione dei «ricavi inerenti la gestione ordinaria di impresa», i soli a rilevare per il calcolo del parametro dimensionale in questione.
La decisione della Corte di Appello di Milano del 10 dicembre 2020 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: