argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Dopo avere ribadito il proprio, consolidato orientamento secondo cui i contribuenti, per emendare errori contenuti nelle dichiarazioni tributarie, possono alternativamente ricorrere alla presentazione di istanza di rimborso ex art. 38, d.P.R. n. 602/1973 o alla presentazione della c.d. “dichiarazione integrativa a favore”, la Corte di Cassazione, con sentenza 27 novembre 2020, n. 27122, ha statuito che il contribuente può presentare istanza di rimborso di un credito discendente da un errore nella compilazione della dichiarazione ancorché (i) tale dichiarazione sia stata oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio e (ii) il relativo avviso di accertamento risulti annullato da una sentenza definitiva. In particolare, secondo la Suprema Corte, nel caso di specie la sentenza di annullamento dell’accertamento non determinerebbe anche la cristallizzazione della dichiarazione presentata dal contribuente (e, conseguentemente, l’inammissibilità dell’istanza di rimborso) in quanto l’effetto “sostitutivo del rapporto tributario” normalmente correlato alle sentenze tributarie non è automatico, ma subordinato a una espressa e specifica statuizione giudiziale sulla condotta tenuta dal contribuente.