Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

11/11/2020 - L’operazione di scambio mediante conferimento che preveda anche una componente in denaro si valuta al valore normale

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la Risposta a istanza di interpello del 9 novembre 2020, n. 537, l’Agenzia delle entrate ha escluso l’applicazione del criterio del c.d. realizzo controllato, disposto dall’art. 177, co. 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad un’operazione di scambio azionario mediante conferimento nel caso in cui sia prevista, a favore dei soci conferenti, una componente di corrispettivo in denaro, poiché quest’ultima non trova corrispondenza nella “quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento", che rappresenta l’unico parametro di valutazione preso in considerazione dalla predetta disposizione. Pertanto, nella fattispecie rappresentata, trova applicazione la regola generale della valutazione del corrispettivo conseguito al valore normale, prevista dall’art. 9, commi 2 e 4, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; in ispecie, il corrispettivo conseguito è determinato dalla sommatoria del corrispettivo in denaro e del maggiore tra il valore normale delle azioni conferite e il valore normale delle azioni ricevute.