Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

12/11/2020 - Sanzioni riferibili all’amministratore di società solo nel caso in cui la violazione tributaria sia stata commessa nel suo esclusivo interesse

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la sentenza del 10 novembre 2020, n. 25135, la Corte di Cassazione ha affermato che le sanzioni amministrative pecuniarie sono riferibili al rappresentante o all’amministratore di una società dotata di personalità giuridica solamente nel caso in cui lo stesso abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente quale “schermo o paravento” per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi. Infatti, solo in tal caso è possibile giustificare la mancata applicazione dell’art. 7, co. 1, d.L. 30 settembre 2003, n. 269, il quale, in deroga alla regola generale secondo cui in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale della violazione, prevede la riferibilità esclusiva delle predette sanzioni alla persona giuridica, sul presupposto che questa sia la beneficiaria ultima delle violazioni commesse dal proprio rappresentante o amministratore.