Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

10/11/2020 - Iscrizione e re-iscrizione di start-up innovativa: indicazioni del Ministero dello Sviluppo economico

argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE

Il Ministero dello Sviluppo economico si è pronunciato sulla possibilità che una start-up innovativa cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, «per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti», possa presentare nuovamente domanda di iscrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, 5° co., D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, per «beneficiare del prolungamento di altri 12 mesi del termine di permanenza in sezione speciale previsto dalla norma» in questione.

Sul riflesso che, nello specifico, «la re-iscrizione richiesta da tale società costituirebbe, infatti, a tutti gli effetti, una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente», il Ministero ha rilevato che la società «ha esaurito il periodo di permanenza nella sezione speciale».

Un’interpretazione, questa, che «appare improntata, tra l’altro, ad un principio di par condicio rispetto ad un’impresa che oggi chiedesse, per la prima volta, l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative, alla quale in alcun modo potrebbe applicarsi la disposizione agevolativa di cui all’art. 38, 5° co., del D.L. n. 34/2020», che ‒ come chiarito nella Circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 del Ministero ‒ trova applicazione alle start-up iscritte nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020.

Il Parere n. 257267 del 10 novembre 2020 è reperibile al seguente link:

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Prolungamento_iscrizione_start-up_innovativa_ai_sensi_art_38_Dl_34.pdf