<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

10/11/2020 - Udienze da remoto, decisione sulla base degli atti e trattazione scritta disposte sino al termine dell’emergenza sanitaria

argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO

Con il D.L. del 28 ottobre 2020, n. 137, (c.d. Decreto Ristori) sono state disposte ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra queste, rientrano anche misure tese a garantire il regolare svolgimento dei giudizi tributari nel corso dell’attuale emergenza sanitaria. Dunque, l’art. 27 ha previsto che, sino al termine dello stato di emergenza, è consentito al presidente della Commissione Tributaria di disporre, con decreto motivato e nel termine massimo di 5 giorni dalla trattazione, lo svolgimento per mezzo di collegamento da remoto delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio. Alternativamente, le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza possono essere decise sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza. Infine, qualora sia richiesta la discussione, ma non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, la controversia è risolta mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a, rispettivamente, dieci e cinque prima dell’udienza per il deposito di memorie conclusionali e di replica.