Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

05/11/2020 - Il chiamato che rinuncia all’eredità non è responsabile per i debiti tributari del de cuius

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con l’ordinanza del 3 novembre 2020, n. 24317, la Corte di Cassazione ha dichiarato che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione da parte del chiamato all’eredità, volta a far valere la sua estraneità all’obbligazione tributaria del de cuius, non preclude l’impugnabilità della successiva cartella di pagamento per la medesima ragione. Infatti, l’art. 521 c.c. dispone che “chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” e, dunque, bisogna ritenere che l’accettazione costituisca una condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l’obbligazione del chiamato a rispondere dei debiti erariali del de cuius. Pertanto, il fatto che il ricorrente si trovasse nella qualità di chiamato all’eredità, e non di erede, al momento della notifica dell’avviso di liquidazione ha impedito a questo di assumere definitività ed efficacia preclusiva in merito alla riferibilità al ricorrente dei debiti tributari del de cuius e, dunque, della sua legittimazione passiva, consentendo allo stesso di far valere la propria estraneità impugnando la successiva cartella di pagamento.