Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

07/11/2020 - Compensazione in caso di domanda di concordato preventivo in bianco

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Lecce si è pronunciato sulla «compensabilità tra un credito della banca sorto prima del deposito del ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F., di concordato preventivo “in bianco”, con un credito della società fallita sorto dopo detto momento, ma prima della dichiarazione di fallimento, quando alla proposizione della domanda di concordato “in bianco” non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura concordataria, bensì la dichiarazione di fallimento».

Per il Tribunale, «la disposizione dell’art. 168 L.F., che risulta applicabile anche al concordato “in bianco”, porta a ritenere che la regola della consecuzione tra procedure, di cui all’art. 69 bis, secondo comma, L.F., posta a fondamento del rispetto dei termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 L.F., attenga all’esistenza di una procedura concorsuale, poi sfociata, anche in modo indiretto, ma comunque nel contesto di un’unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento, non già alla compiuta formulazione di una domanda ad hoc». Di talché «si deve dedurre che quella regola possa trovare applicazione anche al caso che al deposito della suindicata domanda ex art 161, sesto comma, L.F. di concordato “in bianco” faccia seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento, senza cioè che venga presentata “una proposta, né un piano, né la relativa documentazione” e senza, soprattutto, che venga operata la scelta se optare, in luogo del concordato, per la diversa procedura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti».

Ragion per cui il Tribunale ha dichiarato illegittima la compensazione effettuata dall’istituto di credito, in quanto, nel caso di specie, «non vi sono due crediti contrapposti sorti (entrambi) anteriormente all’apertura della procedura concorsuale, ma uno è anteriore, mentre l’altro è sorto posteriormente».

Il decreto del Tribunale di Lecce del 20 ottobre 2020 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24472.pdf