Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

27/10/2020 - I requisiti della holding familiare di fatto

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Vicenza ha ravvisato una holding familiare di fatto nel caso in cui le diverse società partecipate dai due coniugi – ancorché ciascuna sia «intestata per intero ad uno di loro» – operino «sulla base di decisioni prese da una sorta di consiglio di amministrazione esterno che è composto dagli stessi soci».

Nello specifico, per il Tribunale, non giova il riferimento alla «affectio familiaris per poter giustificare l’estrema vicinanza operativa tra gli odierni coniugi, poiché il rapporto di affari tra di loro, da un lato, è ben anteriore al matrimonio, e quindi è sorto in assenza di affectio familiaris, dall’altro lato, sovrasta per intensità ed estensione ogni possibile alibi familiare, essendo emersa nella specie una cogestione di enti da parte dei due soggetti con il comune interesse di realizzare un profitto personale a scapito delle società eterodirette».

Per il Tribunale, nel caso di specie sussistono tutti i requisiti della holding, «riconducibili essenzialmente alla eterodirezione da parte dei resistenti e all’esautoramento degli enti governati ab externo, non occorrendo la spendita del nome, irrilevante nel caso della holding di fatto, che il nome può non spendere mai; essendo integrata l’organizzazione imprenditoriale dalla stessa struttura d’impresa propria delle società eterodirette; e ravvisandosi, comunque, l’utilità della holding società di fatto nella distrazione a proprio favore di profitti aziendali delle società».

Di talché risulta integrata la fattispecie prevista dall’art. 2497, 4° co., c.c., «per le malversazioni della holding in danno delle società governate», contestualmente dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza, versando in una situazione che «non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità».

La sentenza del Tribunale di Vicenza del 6 ottobre 2020 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24409.pdf