argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Per il Tribunale di Milano, non può essere concessa la proroga dell’incarico dell’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. allorquando a tale richiesta non aderiscano né l’originario ricorrente (socio della s.p.a.) né il collegio sindacale in carica. E ciò sul riflesso che «il provvedimento di proroga richiesto si risolverebbe nell’adozione di un’ulteriore misura ex art. 2409 c.c.», non avanzata – nello specifico – da alcuno dei soggetti previsti ex lege, non essendo legittimato l’amministratore giudiziario «in via autonoma a domandare al Tribunale la pronuncia di ulteriori provvedimenti ex art. 2409 c.c. in vista della scadenza del proprio incarico».
La decisione del Tribunale di Milano del 5 giugno 2017 è disponibile al link: