Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

26/07/2017 - Proroga dell’incarico dell’amministratore giudiziario

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Per il Tribunale di Milano, non può essere concessa la proroga dell’incarico dell’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. allorquando a tale richiesta non aderiscano né l’originario ricorrente (socio della s.p.a.) né il collegio sindacale in carica. E ciò sul riflesso che «il provvedimento di proroga richiesto si risolverebbe nell’adozione di un’ulteriore misura ex art. 2409 c.c.», non avanzata – nello specifico – da alcuno dei soggetti previsti ex lege, non essendo legittimato l’amministratore giudiziario «in via autonoma a domandare al Tribunale la pronuncia di ulteriori provvedimenti ex art. 2409 c.c. in vista della scadenza del proprio incarico».

La decisione del Tribunale di Milano del 5 giugno 2017 è disponibile al link:

http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/20170605_RGVG1797-2016-2.pdf