argomento: Normativa - DIRITTO TRIBUTARIO
In sede di conversione in legge, con modificazioni, del d.L. 14 agosto 2020, n. 104, la L. n. 13 ottobre 2020, n. 126 ha introdotto la possibilità – per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali – di sospendere, interamente o parzialmente, l’ammortamento dell’anno relativo a immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. In tale ipotesi, la quota di ammortamento “sospesa” deve essere imputata al conto economico dell'esercizio successivo e con lo stesso criterio devono essere differite le quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno.