argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con l’ordinanza del 6 ottobre 2020, n. 21412, la Corte di Cassazione ha statuito il principio di diritto secondo cui l'accertamento di redditi percepiti dal contribuente e non dichiarati, conseguenziali all'accertamento di maggiori redditi ottenuti da una società di capitali avente ristretta base partecipativa, non è in grado di dimostrare una capacità di spesa del contribuente idonea ad escludere l'applicabilità delle presunzioni derivanti dall'accertamento sintetico del reddito, operato ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, c.d. "redditometro", dato che tali proventi non sono riconducibili alle categorie di redditi indicate dalla legge come idonee ad escludere l'applicabilità della presunzione di conseguimento di un maggior reddito ai fini dell'accertamento sintetico (ossia i redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, oppure esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile). Diversamente, hanno sottolineato i giudici, al contribuente verrebbe consentito di avvalersi di una condotta illegale quale causa di inutilizzabilità dell’accertamento sintetico.