argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con l’ordinanza del 7 ottobre 2020, n. 21617, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità della riqualificazione – operata in sede di applicazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 20, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – di singole cessioni di beni come cessione di ramo d’azienda, che non sia accompagnata dalla prova che le parti hanno tenuto una condotta elusiva. E ciò perché, richiamando un consolidato orientamento, i giudici hanno ricordato che l’Amministrazione finanziaria pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici.