Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

09/10/2020 - Fusione per incorporazione: l’onere della prova grava sul creditore danneggiato

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Tribunale di Milano ha stabilito che la natura aquiliana della richiesta risarcitoria avanzata dal creditore sociale a seguito dell’incorporazione della società sua debitrice in altra poi dichiarata fallita impone all’attore di «dimostrare – sia pur in via presuntiva – tutti gli elementi anche soggettivi dell’illecito di causa, ivi compreso il nesso eziologico della condotta commissiva ed omissiva rimproverata ai diversi convenuti [amministratori e sindaci della incorporata e della incorporante, n.d.s.] col danno lamentato (perdita dell’intero credito)».

Al fine di assolvere l’onere probatorio, parte attrice deve provare «quanto alla condotta e al suo elemento soggettivo, che ragioni assolutamente non pretestuose anche a livello di economia di gruppo sorreggevano comunque la fusione», tenendo conto che l’operazione sarebbe «ex se lecita anche ai sensi dell’art. 2501 cpv. c.c. (che notoriamente la consente anche fra società in stato di scioglimento, purché non “abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”)».

Inoltre, «quanto al nesso di causa fra il supposto illecito e il danno finale patito dalla creditrice attrice» costituiscono elementi di prova «negativa rispetto alla prospettazione attorea […] il mancato ricorso da parte della creditrice ex art. 2503 c.c. all’opposizione alla fusione che ne avrebbe sospeso gli effetti», nonché la situazione finanziaria della incorporata-debitrice, la quale «presentava comunque un monte-debiti verso i propri fornitori che verosimilmente non sarebbe stata in grado in pagare anche in difetto della incorporazione» e «l’avere l’attrice accettato diversi degli ordini avvenuti nell’ultima fase» direttamente dall’incorporante.

La sentenza del Tribunale di Milano del 15 giugno 2020 è disponibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it al seguente link:

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