argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Vicenza – aderendo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in argomento – ha ribadito che «il fallimento dell’amministratore di società a responsabilità limitata non determina la sua incapacità alla carica sociale», in quanto nei suoi confronti non è applicabile «la previsione dettata dall’art. 2382 c.c. con riguardo all’amministratore di società per azioni».
La decisione del Tribunale di Vicenza del 7 agosto 2020 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: