Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

03/10/2020 - Il conferimento del diritto di usufrutto su partecipazioni non può configurare un caso di “scambio di partecipazioni” ai fini del realizzo controllato

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta ad istanza di interpello del 18 settembre 2020, n. 381, l’Agenzia delle entrate si è espressa sulla possibilità di ricomprendere il conferimento del diritto di usufrutto su partecipazioni tra gli “scambi di partecipazioni”, disciplinati dal punto di vista fiscale dall’art. 177, comma 2-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi del quale le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In particolare, l’Ufficio ha affermato che, poiché i conferimenti rilevanti ai fini dell’applicazione del predetto art. 177 devono avere ad oggetto partecipazioni la cui titolarità consenta alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata, “il conferimento di meri diritti di usufrutto non è idoneo a integrare in capo al conferente l’esistenza di una partecipazione oggetto di scambio – quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima – con conseguente inapplicabilità del regime di ‘realizzo controllato’, di cui al comma 2-bis dell’art. 177 del T.u.i.r.”.