argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la sentenza del 22 settembre 2020, n. 19772, la Corte di Cassazione ha affermato che l’imposta sostitutiva assolta ai fini della “rivalutazione” delle riserve in sospensione d’imposta non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva successivamente versata per l’“affrancamento” delle stesse. Secondo la Corte, infatti, nell’ipotesi dell’affrancamento delle riserve – contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare del 13 giugno 2006, n. 18/E – non è possibile applicare l’art. 4, D.M. 19 aprile 2002, n. 86, il quale dispone che “se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva […] le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti”; difatti, tale norma fa riferimento alla sola ipotesi della “distribuzione” delle riserve.