argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Milano ha stabilito che «il comportamento dell’amministratore che presenta una domanda di concordato in presenza del presupposto dello stato di insolvenza della società non può essere considerato di per sé ed automaticamente generatore di responsabilità per il risarcimento del danno, anche nel caso in cui la proposta di concordato venga dichiarata inammissibile o l’ammissione venga revocata (artt. 162 e 173 L.F.)».
A diversa conclusione si addiviene «solo quando la domanda deve considerarsi abusiva, e cioè unicamente finalizzata a posticipare fraudolentemente il fallimento della società in danno dei creditori»: situazione, questa, che per il Tribunale di Milano può, viceversa, essere fonte di responsabilità per gli amministratori.
La sentenza del Tribunale di Milano del 1° giugno 2020 è reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it al seguente link: