Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

22/09/2020 - Tassazione piani di “stock option”

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta a interpello n. 316 del 7 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha offerto alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle c.d. “stock option”. Nel caso oggetto dell’interpello, il piano di “stock option” riguardava un lavoratore dipendente che ha svolto l’attività lavorativa sia in Italia che in Svizzera. In particolare, dalla risposta a interpello in esame risulta che: (i) le stock option sono state attribuite (c.d. “grant date”) al lavoratore in data 26 febbraio 2010 e a titolo gratuito; (ii) il c.d. “vesting period” era di tre anni, decorrenti dal 26 febbraio 2013; (iii) nel mese di settembre 2016 il lavoratore dirigente ha trasferito la propria residenza fiscale in Svizzera, iscrivendosi all’AIRE nell’agosto 2016; (iv) l’esercizio delle stock option (c.d. “exercise date”) è avvenuto nel periodo compreso tra il 19 e il 31 agosto 2019. Ebbene, in relazione al caso prospettato, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione delle azioni deve essere soggetto a tassazione in Italia, in quanto occorre considerare lo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa durante il c.d. “vesting period”, ossia nel periodo di maturazione del diritto ad esercitare le opzioni ricevute, e ciò ancorché, al momento dell’assegnazione (nel caso di specie, agosto 2019), il contribuente risulti fiscalmente residente in un altro Stato.