Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

07/09/2020 - Persona giuridica nominata amministratore di società: profili operativi e adempimenti pubblicitari

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

Il Giudice del Registro delle imprese di Roma ha ribadito che, ove una persona giuridica sia nominata amministratore di un’altra società (nella specie, una società in nome collettivo), occorre che proceda a «designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore», aggiungendo che «le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata».

Per il Tribunale di Roma, inoltre, «la designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto gestorio di quest’ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell’amministratore persona giuridica da parte della società amministrata», specificando che «non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore […] ma che semplicemente possa individuarsi con una persona appartenente all’organizzazione della persona giuridica amministratore».

Pertanto, la designazione in questione, «quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, è in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore».

Ragion per cui il Tribunale ha rigettato il ricorso proposto dalla s.r.l.s. amministratrice, nel quale ‒ al fine di ottenere l’iscrizione nel Registro delle imprese della variazione del legale rappresentante della s.r.l.s. anche in qualità di rappresentante designato della s.n.c., in assenza di apposita domanda a ciò diretta ‒ è stata prospettata «una immediata coincidenza tra legale rappresentante della società amministratore e soggetto che, per essa, esercita le relative funzioni nella società amministrata».

Il decreto di rigetto del Tribunale di Roma del 1° giugno 2020 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23733.pdf