Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

06/09/2020 - Responsabilità del liquidatore per violazione della par condicio creditorum

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Cassazione ha affermato il principio di diritto in forza del quale, «in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex art. 2495 c.c., 2° co., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, 2° co., c.c.».

Conseguentemente – prosegue la Corte – qualora «il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c.».

La pronuncia della Corte di Cassazione del 12 giugno 2020, n. 11304, è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/legittimita/23784/Societario#gsc.tab=0