Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

24/07/2020 - L’avanzo di fusione iscritto in un fondo rischi e utilizzato a copertura della perdita non è tassabile

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con l’ordinanza del 23 luglio 2020, n. 15757, la Corte di Cassazione ha affermato che, in base al principio della neutralità e a quello della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società, di cui agli artt. 172 e 173, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’avanzo da annullamento – che sia riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto della società fusa o incorporata rispetto al suo valore effettivo, o alla previsione di perdite ed oneri futuri o di un badwill correlato alle attività della società fusa o incorporata – ove sia iscritto, ai sensi dell’art. 2504-bis, co. 4, codice civile, tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società fusa o incorporata, è irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo.